Bonus 90%: ecco come ottenere il 100%

di NUOVA ROTABINARI

Alla scoperta delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia privata: Che cos’è il Bonus Facciate 90%?

Nel quadro di detrazioni sui lavori di ristrutturazione esiste anche la forma comunemente nota «bonus facciate» che prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico.

Si tratta di una detrazione che può essere ottenuta tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF e non presenta limiti di spesa, né per tipo di lavorazione, né per numero di unità immobiliare.

Se l’intervento realizzato su elemento esterno di finitura influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% della superficie disperdente dell’edificio, si ricade nel campo di applicazione del DM 26/06/2015 “Requisiti minimi degli edifici”: per avere l’agevolazione bisogna in tale caso rispettare i previsti requisiti di isolamento termico.

Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, invece, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico.

Come tutti i bonus per la casa, il Bonus Facciate gode della conversione della detrazione in credito di imposta, con possibile successiva alienazione, e dello sconto in fattura. Qualora si opti per la fruizione della detrazione, il Bonus Facciate prevede una durata di 10 anni, con rate di pari importo.

Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.

Bonus Facciate 90% - NUOVA ROTABINARI

Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme.

Bonus facciate: la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Bonus Facciate 2021: la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate! Lavori agevolabili, opzioni, scadenze

2 agosto 2021 – Il Fisco ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida fiscale dedicata alla detrazione del 90% per il recupero delle facciate – Bonus Facciate. Scopri tutto e scarica la guida!

Bonus edilizi: nuove istruzioni tecniche per i modelli di cessione del credito e sconto in fattura.

21 luglio 2021 – Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sono state aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico del modello per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, relative al Superbonus 110% e alle altre detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. L’aggiornamento, tra l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110%. Scopri tutto e scarica i file aggiornati!

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: tutte le novità della super circolare delle Entrate sulle detrazioni

29 giugno 2021 – Nella parte della circolare dedicata ai bonus fiscali, c’è una lunghissima rassegna che da ampio spazio al Superbonus 110% ex art. 119 del DL Rilancio anche in relazione alla possibilità alternativa di cedere o di ottenere lo sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121. Scopri tutto e scarica il pdf!

Bonus facciate: Ecco le zone ammesse al bonus

L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate: Cos’è una facciata

Nella definizione di facciata rientrano “i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo” (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).

Sono quindi definibili facciate le parti condominiali relative:

  1. alla parte esterna dei parapetti;
  2. al cornicione;
  3. a cimose, basamenti, frontali e pilastrini.

Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

In definitiva: ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Bonus facciate: quali sono le spese escluse dal bonus?

Sono escluse dal bonus le spese per:

  • impianti di illuminazione;
  • cavi TV;
  • infissi.

Bonus facciate: quali sono i requisiti per l’accesso

Hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES. Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
  • In uno speciale approfondimento, vengono chiariti tutti i dubbi e proposte una serie di FAQ alle domande più frequenti.

Bonus facciate: quali sono le regole per la fruizione

Così come per l’ecobonus e gli altri sgravi fiscali similari, i pagamenti relativi al Bonus Facciate devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari). La detrazione è spalmabile su 10 anni.

Per l’operatività completa, il riferimento è la circolare 2/2020 del 14 febbraio dell’Agenzia delle Entrate che regolamenta a 360 gradi il bonus.

Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).

Bonus Facciate 90% ed efficienza energetica

Bonus Facciate 90% - NUOVA ROTABINARI

Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.

Interventi di riqualificazione, quindi, che prevedano per esempio l’inserimento di facciate ventilate, capaci non solo di migliorare esteticamente l’involucro dell’edificio, ma anche di ridurre i consumi energetici, rientrerebbero nei benefici fiscali previsti dalla normativa.

In tali casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.

Bonus Facciate: Cessione del credito (novità da DL Rilancio)

RISTRUTTURARE BONUS FACCIATE 90% EDILIZIA NUOVA ROTABINARI

La procedura della cessione del credito potrà essere seguita anche per il Bonus Facciate 90%. Il DL Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.

Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:

  • Recupero patrimonio edilizio
  • Efficienza energetica
  • Misure antisismiche
  • Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
  • Installazione impianti fotovoltaici

Rimandando all’approfondimento dedicato per tutti i dettagli, elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%, anche in funzione dei chiarimenti – costanti – dell’Agenzia delle Entrate in merito:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha implementato il software “Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE)” che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf, scaricabile in allegato.

La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

La guida ENEA pubblicata nel 2020

L’Enea ha pubblicato un Vademecum sul Bonus Facciate in cui specifica quali requisiti tecnici devono avere gli interventi sottoposti all’obbligo d’invio.

Il testo finale del Bonus Facciate nella Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi 219-224)

219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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1 commento

Emanuele puscio Settembre 26, 2021 - 1:21 pm

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